ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONE DEI COSMETICI: LA NORMATIVA VIGENTE NEL SETTORE
Il quadro normativo europeo sui cosmetici
La produzione, l’etichettatura e la distribuzione dei cosmetici nell’Unione Europea sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009, in vigore dall'11 luglio 2013. Questa normativa rappresenta il principale riferimento legislativo per garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo siano sicuri per la salute umana e correttamente etichettati.
Il regolamento definisce in modo preciso che cosa si intenda per “prodotto cosmetico” e stabilisce i principali obblighi a carico del produttore, del distributore e dell’importatore. Tra gli elementi chiave troviamo l’obbligo di notifica al Portale Europeo dei Cosmetici (CPNP), la designazione della Persona Responsabile, la redazione del Fascicolo Informativo sul Prodotto (PIF) e il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione (GMP).
In fase di notifica al Portale Europeo dei Cosmetici, per ogni prodotto deve essere indicato:
- categoria del prodotto cosmetico sul mercato;
- nome e indirizzo della Persona Responsabile presso la quale viene detenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;
- il Paese di origine in caso di importazione;
- lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico;
- le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità;- la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali;
- il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- la formulazione ufficiale
Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la Persona Responsabile notifica alla Commissione l'etichetta originale ed una fotografia del relativo contenitore.
Ricordiamo che il Regolamento CE 1223/2009 ha l’obiettivo di armonizzare il mercato interno, migliorando la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti cosmetici attraverso regole comuni per tutti gli Stati membri. Inoltre, impone criteri stringenti sull’etichettatura, che deve contenere informazioni chiare, leggibili e durature, come l’elenco degli ingredienti (INCI), la data di scadenza o PAO, le precauzioni d’uso e il paese d’origine, quando applicabile.
Questo impianto normativo è fondamentale non solo per la tutela del consumatore, ma anche per garantire la conformità dei marchi che vogliono operare legalmente sul mercato europeo.
Informazioni obbligatorie in etichetta
L’etichetta di un prodotto cosmetico deve rispettare quanto stabilito dal Regolamento CE 1223/2009, riportando in modo chiaro, leggibile e indelebile tutte le informazioni obbligatorie previste per legge. Questi elementi non solo garantiscono la sicurezza del consumatore, ma permettono anche di identificare correttamente il prodotto.
Tra le informazioni essenziali da riportare troviamo:
- la denominazione del prodotto e la funzione cosmetica, se non è evidente dalla presentazione
- L’elenco degli ingredienti secondo la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
- Le precauzioni d’uso, ove necessarie, per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto- Il contenuto nominale espresso in peso o volume al momento del confezionamento
- La data di durata minima (scadenza) o, in alternativa, il PAO (Period After Opening), indicato con il simbolo del barattolo aperto, per i prodotti che durano oltre 30 mesi
- La persona responsabile del prodotto con un suo contatto, con nome o ragione sociale ed indirizzo dell’azienda che ne garantisce la conformità alle normative UE
- Il numero di lotto o riferimento alla produzione, per assicurare la tracciabilità
- Il paese d’origine
- Indicazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti - La specifica relativa all'uso professionale di un prodotto, dove applicabile
Tutte queste informazioni devono comparire sia sull’imballaggio esterno che, ove possibile, sul contenitore stesso. In caso di confezioni molto piccole, alcune indicazioni possono essere riportate su un foglietto informativo o etichetta pieghevole, purché chiaramente segnalato con il simbolo della mano sul libro aperto.
Come leggere correttamente l'INCI
L’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è l’elenco degli ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico, ed è uno strumento fondamentale per valutare la composizione, la tollerabilità e la sicurezza di ciò che si applica sulla pelle. Imparare a leggere correttamente l’INCI è utile non solo per i professionisti, ma anche per i consumatori sempre più attenti e consapevoli.
Le denominazioni utilizzate sono standardizzate a livello internazionale: le sostanze chimiche sono indicate con il loro nome scientifico (es. Glyceryl Stearate), mentre gli ingredienti botanici appaiono con il nome latino della pianta seguito dalla parte utilizzata (es. Chamomilla Recutita Flower Extract). I coloranti, invece, sono indicati in ambito europeo con il codice CI (Colour Index), seguito da una serie numerica.
Una corretta lettura dell’INCI permette anche di identificare le sostanze potenzialmente irritanti o controverse, come conservanti, siliconi, PEG, parabeni o allergeni del profumo. Per chi ha la pelle sensibile o reattiva, o soffre di allergie, è particolarmente importante riconoscere e valutare questi ingredienti.
È utile sapere che non sempre la presenza di ingredienti naturali o biologici è garanzia di maggiore tollerabilità: anche sostanze di origine vegetale o prodotti di una linea vegan possono provocare reazioni in soggetti predisposti. L’analisi dell’INCI va sempre letta in relazione al tipo di pelle, all’uso previsto e alla sensibilità personale.
Per questo motivo ricordiamo sempre di effettuare dei patch test prima di ogni trattamento.
Certificazioni di qualità e sicurezza
Nel mondo della cosmetica moderna, sempre più consumatori scelgono prodotti non solo efficaci, ma anche etici e sicuri. Le certificazioni di qualità e sicurezza presenti sulle etichette sono strumenti fondamentali per orientarsi consapevolmente, ma è essenziale comprenderne il significato reale per evitare equivoci.
Tra le certificazioni più richieste, vi è senza dubbio quella “Bio” o “Biologica”, che garantisce l’utilizzo di ingredienti derivati da agricoltura biologica ed un processo produttivo a basso impatto ambientale. Tuttavia, ogni certificazione bio segue un proprio disciplinare, quindi è importante verificare sempre l’ente che la rilascia.
Un’altra certificazione rilevante è quella “Cruelty-Free”, che attesta che il prodotto non è stato testato su animali. Tra gli enti più autorevoli in questo ambito troviamo PETA ed altre realtà, che applicano standard stringenti a livello globale. La presenza del loro logo è una garanzia concreta, non solo un'indicazione di marketing.
In questo contesto si inserisce anche la nostra linea di laminazione ciglia vegana Kalentin e di tinte vegane per ciglia, orgogliosamente certificata da The Vegan Society, uno dei marchi vegani più riconosciuti al mondo. Questa certificazione conferma l’assenza totale di ingredienti di origine animale, oltre alla garanzia di processi produttivi etici e tracciabili. La linea è inoltre approvata da PETA, ulteriore testimonianza dell’impegno verso un’estetica professionale e responsabile.
Infine, indicazioni come “Dermatologicamente testato” "Oftalmologicamente testato" o “Testato sotto controllo oftalmologico” sono segni di attenzione alla sicurezza cutanea ed oculare. Tuttavia, va precisato che non indicano automaticamente l’assenza di rischio, ma che il prodotto è stato sottoposto a test clinici.
In sintesi, le certificazioni presenti su un cosmetico rappresentano un valore aggiunto in termini di trasparenza, sostenibilità e fiducia, ma vanno lette con consapevolezza, confrontando sempre le reali garanzie offerte dall’ente certificatore.
Claims pubblicitari e regolamentazione
Nel mondo della cosmetica, ciò che viene dichiarato su etichette e materiali promozionali non può essere lasciato al caso. Secondo il Regolamento UE n. 655/2013, ogni claim pubblicitario associato ad un prodotto cosmetico — come “nutriente”, “naturale” o “ipoallergenico” — deve rispettare precisi criteri di veridicità, evidenza scientifica, onestà e comprovabilità. Questo significa che le aziende devono disporre di test e documentazione a supporto di ciò che affermano, sia in etichetta che in comunicazione commerciale.
Non è consentito utilizzare affermazioni che possano indurre in errore il consumatore, anche se formalmente corrette. Le autorità preposte al controllo — come l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) in Italia ed i sistemi di vigilanza europei — possono intervenire in caso di claim ingannevoli, con sanzioni e richiami ufficiali. È quindi fondamentale che il linguaggio promozionale dei cosmetici sia coerente con la normativa e con le aspettative realistiche di efficacia e sicurezza.
Tutela del consumatore e segnalazioni
Il consumatore gioca un ruolo attivo nella sicurezza cosmetica. Grazie alla normativa europea, ogni prodotto in commercio deve riportare in etichetta informazioni obbligatorie come l’INCI (elenco ingredienti), la data di scadenza (PAO) e le precauzioni d’uso.
In caso di dubbi o effetti indesiderati, il cittadino ha il diritto di segnalarli. È possibile rivolgersi alle ASL, ai NAS o trasmettere una segnalazione al Ministero della Salute. Esiste anche un sistema europeo di allerta rapida che raccoglie e monitora i prodotti non sicuri, ritirati o segnalati. Questo meccanismo consente un controllo incrociato su scala continentale e tutela consumatori e professionisti da potenziali rischi.
Un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale per chi lavora nel settore estetico, riguarda la certificazione cosmetica dei prodotti utilizzati. Ti ricordiamo che è tuo diritto — e tua tutela — chiedere sempre al fornitore la certificazione cosmetica prima di procedere all’acquisto.
Essere informati e consapevoli permette di fare scelte migliori e contribuire a un mercato cosmetico più trasparente, regolamentato e sicuro per tutti.
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